Ospita un tirocinante

Tramite Apindustria Servizi (ente accreditato ai servizi al lavoro) l’azienda cliente avrà l’opportunità di ospitare un tirocinante.

Promuove l'attivazione di tirocini finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo di figure professionali più o meno specializzate.

L'obiettivo è di rispondere concretamente alle ricerche attive delle aziende presenti sul territorio.

 

Principali vantaggi 

• Zero Costi contributivi a carico dell’azienda, per tutto il periodo di tirocinio;

• Il processo è rapido e si attiva senza l’ausilio di ulteriori intermediari.

PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

  • L’attuazione del tirocinio di inserimento lavorativo e/o di formazione ed orientamento è regolata da una convenzione che viene appositamente siglata tra il soggetto promotore Apindustria servizi srl e l’azienda ospitante.
  • In essa vengono stabiliti obblighi e responsabilità che i firmatari si ripartiscono sulla base di un progetto di formazione e orientamento contenente:
  • nominativo e status del tirocinante;
  • obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
  • nominativi dei tutor incaricati dal soggetto promotore e dall’azienda;
  • estremi posizione INAIL e polizza di responsabilità civile;
  • durata e periodo di svolgimento del tirocinio;
  • area/reparto di inserimento;
  • indennità di partecipazione ed eventuali facilitazioni offerte al tirocinante.

 

DURATA

  • 1. La durata massima del tirocinio è definita, in funzione delle diverse tipologie di tirocinio, come di seguito indicato:
  • a) Tirocini formativi e di orientamento: massimo 6 mesi, proroghe comprese;
  • b) Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo:
  • per disoccupati/inoccupati, occupati in ricerca di altra occupazione, lavoratori a rischio di disoccupazione, lavoratori sospesi: MAX 6 MESI (proroghe comprese);
  • per disabili: MAX 18 MESI (proroghe comprese), elevabili a 24 mesi nel caso di tirocini promossi all’interno delle convenzioni di cui all’art. 11 della legge 19 marzo 1999 n. 68;
  • per soggetti in condizione di svantaggio e minori in dispersione scolastica: MAX 12 MESI;
  • per categorie particolari di persone svantaggiate: MAX 9 MESI (proroghe comprese);
  • c) Tirocini estivi: massimo 3 mesi, proroghe comprese.
  • 2. La durata minima dei tirocini di inserimento lavorativo e/o formativi e di orientamento non può essere inferiore a 2 mesi.
  • 3. Il tirocinio è sospeso in caso di astensione obbligatoria per maternità, nonché di lunga assenza per infortunio o malattia, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio. Qualora la durata del tirocinio inizialmente prevista sia stata inferiore a quella massima possibile,  l’esperienza può essere prolungata fino al limite massimo  solo in caso di motivate e documentate esigenze, riferibili a cambiamenti dell’organizzazione aziendale o a sospensione dell’attività per crisi. Per prolungare l’esperienza è necessario che il soggetto promotore ed il datore di lavoro ospitante sottoscrivano una proroga di tirocinio ad integrazione della precedente convenzione e del progetto di inserimento lavorativo e/o formativo di orientamento.

 

NUMERO MASSIMO DI TIROCINANTI CHE UNA AZIENDA PUÒ OSPITARE

• Liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti: un tirocinante;

•. unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra uno e cinque: un tirocinante;

• unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti non più di due tirocinanti;

• unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all’unità superiore;

Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all’art. 1, comma 1 della legge 68/99 e i soggetti e persone svantaggiate in situazioni di fragilità sociale nonché immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

 

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

Sulla base di quanto previsto all’art. 1, commi 34-36 della legge 92/2012 i tirocini attivati  sia presso soggetti ospitanti privati che pubblici, devono prevedere la corresponsione di una indennità di partecipazione non inferiore a 450,00 euro lordi mensili, riducibili a 350,00 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa. Nei tirocini in cui si preveda un impegno orario mensile fino a 80 ore, la misura dell’indennità da corrispondere al tirocinante è ridotta del 50%.
Nel caso di tirocini con funzione riabilitativa per soggetti disabili o in condizione di svantaggio, presi in carico da servizi della Pubblica Amministrazione, è possibile prevedere una deroga all’obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione. 

 

POSIZIONE ASSICURATIVE

Ai tirocinanti devono essere garantite le coperture assicurative (art. 3 D.M. 142/1998):
a) contro gli infortuni sul lavoro, presso l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro);
b) per Responsabilità Civile, presso compagnie operanti nel settore.

Le coperture assicurative devono riguardare anche eventuali attività svolte all’esterno della sede aziendale, come pure eventuali missioni all’estero. Nel progetto di inserimento lavorativo e/o formativo di orientamento vanno indicati gli estremi delle polizze assicurative. Gli oneri connessi alle coperture assicurative sono generalmente a carico del soggetto promotore. 

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