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15 Febbraio 2025

Prevenzione incendi: Guida al DPR 151/2011

La normativa antincendio precedente, regolata dal D.P.R. 37/1998, prevedeva che tutte le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco seguissero lo stesso iter procedurale, senza distinzione in base al livello di rischio. Inoltre, per poter operare, era obbligatorio ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), indipendentemente dalla tipologia e dalla complessità dell’attività.

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, è stato introdotto il principio di proporzionalità, un criterio che permette di calibrare gli obblighi e le sanzioni in base all’effettiva necessità e alla finalità da raggiungere. Questo approccio ha reso il sistema più flessibile, evitando procedure eccessivamente rigide per attività a basso rischio.

Il D.P.R. 151/2011 disciplina la prevenzione incendi, stabilendo le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco e le relative procedure in base al livello di rischio. Il regolamento suddivide le attività in tre categorie (A, B, C), differenziandole per complessità e per l’iter autorizzativo richiesto.

 

Classificazione delle attività soggette a prevenzione incendi

Il decreto suddivide le attività in tre categorie (A, B e C) in base al livello di rischio e alla complessità dei controlli richiesti:

  • Categoria A: comprende attività a basso rischio e di semplice gestione. Per queste, è sufficiente presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) senza necessità di un controllo preventivo da parte dei Vigili del Fuoco.
  • Categoria B: riguarda attività a rischio medio, che richiedono una valutazione preliminare da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco prima dell’avvio delle operazioni.
  • Categoria C: include attività ad alto rischio, che necessitano di un controllo rigoroso e autorizzazioni specifiche prima di poter essere avviate.

Le modalità di avvio delle attività soggette a prevenzione incendi variano in base alla categoria di appartenenza. Tuttavia, in ogni caso, l'attività può iniziare solo dopo la presentazione della SCIA antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

 

 

Attenzione: SCIA antincendio e SCIA edilizia non sono la stessa cosa!

La SCIA antincendio, prevista dall’art. 4 del D.P.R. 151/2011, è esclusivamente legata alla sicurezza antincendio. Per le attività delle categorie B e C, permane l’obbligo di richiedere la valutazione preventiva del progetto prima della presentazione della SCIA.

Nel caso delle sole attività di Categoria C, il sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco è sempre obbligatorio, e il CPI viene rilasciato solo dopo una verifica positiva.

 

Chi deve ottenere il CPI?

Devono ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi le aziende e le strutture che rientrano nelle categorie B e C del DPR 151/2011, come:

  • Grandi edifici industriali e commerciali.
  • Strutture ricettive con capacità superiore a 25 posti letto.
  • Ospedali, scuole e strutture sanitarie.
  • Impianti di stoccaggio e lavorazione di materiali infiammabili.

Il CPI ha una validità temporanea e deve essere periodicamente rinnovato in base alle normative vigenti.

 

Obblighi dei responsabili della sicurezza

Il DPR 151/2011 assegna precise responsabilità ai datori di lavoro e ai titolari di attività, i quali devono:

  • Implementare e mantenere attive le misure di sicurezza previste dalla normativa.
  • Formare il personale sulla gestione del rischio incendio e sulle procedure di emergenza.
  • Aggiornare periodicamente le certificazioni antincendio in base a eventuali modifiche normative o strutturali.
  • Predisporre piani di emergenza e garantire un’adeguata segnaletica di sicurezza.

 

Sanzioni e controlli

Il mancato rispetto delle disposizioni del DPR 151/2011 può comportare sanzioni amministrative e penali, fino alla sospensione dell’attività in caso di gravi violazioni. I controlli vengono effettuati periodicamente dai Vigili del Fuoco, che verificano la conformità delle strutture e l’adozione delle misure di prevenzione e protezione.

Il DPR 151/2011 rappresenta un punto di riferimento essenziale per la prevenzione incendi in Italia, offrendo un sistema di classificazione e gestione del rischio chiaro ed efficace. Le aziende e i responsabili della sicurezza devono adottare un approccio proattivo, garantendo la formazione del personale e il rispetto delle normative per tutelare la sicurezza collettiva e ridurre i potenziali pericoli legati agli incendi.

 

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