Soggetto formatore e docente sicurezza sul lavoro: le differenze
Nel campo della formazione per la sicurezza sul lavoro, è fondamentale distinguere due figure ben definite, spesso confuse tra loro: il soggetto formatore e il docente o formatore.
Nonostante abbiano obiettivi complementari, il soggetto formatore e il docente ricoprono ruoli e responsabilità diverse, regolate da normative precise come il D.Lgs. 81/2008, il Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 e l'Accordo Stato-Regioni sulla formazione sicurezza.
Chi è il soggetto formatore nella sicurezza sul lavoro
Il soggetto formatore è l’ente responsabile dell’intero percorso formativo: dalla progettazione dei corsi alla gestione della documentazione, fino al rilascio degli attestati finali.
Il suo ruolo è garantire che la formazione sia conforme alla normativa, valida a livello legale e coerente con gli standard previsti dall’Accordo Stato-Regioni.
Requisiti del soggetto formatore:
Secondo le normative vigenti, possono essere soggetti formatori:
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Enti accreditati dalle Regioni
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Organismi Paritetici
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Associazioni sindacali di lavoratori e datori di lavoro
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Fondi Interprofessionali di settore
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Ordini professionali e altri enti riconosciuti istituzionalmente
Il soggetto formatore verifica i requisiti dei docenti, cura la qualità didattica del corso e garantisce la tracciabilità e validità della formazione erogata.
Chi è il docente (o formatore) sicurezza sul lavoro
Il docente è il professionista che tiene il corso, erogando contenuti teorici e pratici in aula, sul campo o in modalità e-learning.
Per poter svolgere questo ruolo, il formatore per la sicurezza deve essere in possesso di requisiti specifici, definiti dal D.I. 06/03/2013.
📌 Requisiti minimi per diventare docente in materia di sicurezza:
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Titolo di studio adeguato
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Attestati formativi specifici
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Esperienza professionale documentata nel settore HSE (Health, Safety, Environment)
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Partecipazione a corsi di aggiornamento
Il docente sicurezza ha il compito di trasferire conoscenze e competenze a lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP e altre figure aziendali previste dal D.Lgs. 81/08.
Le 3 aree tematiche del formatore sicurezza (D.I. 6/3/2013)
Il decreto interministeriale 6 marzo 2013 stabilisce che il formatore/docente può operare in una o più aree tematiche, a seconda della propria specializzazione:
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Area normativa, giuridica e organizzativa
(es. responsabilità del datore di lavoro, normativa sicurezza) -
Area rischi tecnici e igienico-sanitari
(es. uso DPI, rischio chimico, rischio rumore, movimentazione carichi) -
Area relazionale e comunicativa
(es. gestione della comunicazione in caso di emergenza, formazione adulti)
Solo chi è qualificato in una specifica area può tenere corsi in quell’ambito.
Perché soggetto formatore e docente NON sono la stessa cosa
In molti casi si tende a pensare che basti un docente per rendere valido un corso di sicurezza. Non è così.
❗ Il docente da solo NON è sufficiente:
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Serve un soggetto formatore accreditato, responsabile della validità legale del corso
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Il docente è solo uno degli attori del processo formativo, e deve operare sotto il coordinamento di un soggetto abilitato
📌 Ad esempio, un formatore freelance non può organizzare corsi in autonomia se non è supportato da un soggetto formatore riconosciuto.
Affidati a formatori e soggetti accreditati
Per essere in regola con le normative e offrire corsi validi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è fondamentale:
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Collaborare con soggetti formatori riconosciuti
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Verificare i requisiti dei docenti
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Scegliere corsi che rispettano il D.Lgs. 81/2008 e l’Accordo Stato-Regioni
✅ Solo così potrai garantire alla tua azienda e ai tuoi collaboratori una formazione efficace, legalmente valida e utile per la prevenzione dei rischi aziendali.
Affidati a STUDIO XFORMA. Dal 2009 siamo al fianco dei nostri clienti lungo tutto il progetto di formazione: dall’individuazione dei fabbisogni alla progettazione del piano formativo, dall’erogazione della docenza fino alla rendicontazione finale.
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